Detrazioni fiscali

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DETRAZIONE FISCALE IRPEF 50%

Disciplinata dall’art.16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), la detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è stata resa permanente dal 1° gennaio 2012 grazie all decreto legge n. 201/2011. Attualmente, valgono le seguenti condizioni:

  • sono detraibili le spese sostenute e pagate con bonifici, effettuate dal 26 giugno 2012 al 31dicembre 2021;
  • la detrazione fiscale IRPEF è del 50%;
  • viene erogata per chi compie dei lavori di ristrutturazione presso la propria abitazione e le parti comuni in condominio;
  • la detrazione deve essere spalmata in 10 anni;
  • i rimborsi annuali equivalgono a 1/10 della detrazione;
  • il tetto di spesa massimo detraibile è di 96.000 euro.

Per utilizzare il bonus è indispensabile che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui emerga: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti soggetti a IRPEF residenti o non residenti in Italia che siano:

  • proprietari di immobili
  • titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione o la superficie
  • soggetti locatari
  • comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per i beni immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • i soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che realizzano redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’abitazione, nel caso effettui personalmente le spese e risultino a lui intestati i bonifici e le fatture.

LAVORI AMMESSI ALLA DETRAZIONE

Tra i principali lavori ammessi alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, eseguiti sull’unità familiare e sugli edifici residenziali, si considerano:

  • lavori per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • lavori per interventi atti alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato;
  • lavori volti all’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • lavori volti a garantire la sicurezza della casa da furti, aggressioni o sequestri di persona ecc.

In quest’ultimo caso, possono essere passibili di detrazione fiscale tutti gli “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.

Sono considerati atti illeciti: i furti; le aggressioni; i sequestri di persona; i reati che comportano la lesione di diritti giuridicamente protetti.

La detrazione risulta applicabile alle spese per la sicurezza sostenute per:

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • installazione porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • installazione tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro.

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